domenica 23 ottobre 2011

DIRETTIVA EUROPEA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE (testo integrale)

DIRETTIVE
DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2008
sulla tutela penale dell’ambiente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 174, paragrafo 2, del trattato, la
politica comunitaria in materia di ambiente deve mirare
ad un elevato livello di tutela.
(2) La Comunità è preoccupata per l’aumento dei reati ambientali
e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente
si estendono al di là delle frontiere degli
Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano
una minaccia per l’ambiente ed esigono pertanto
una risposta adeguata.
(3) L’esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti
non sono sufficienti per garantire la piena osservanza
della normativa in materia di tutela dell’ambiente. Tale
osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la
disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una
riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa
rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi
risarcitori di diritto civile.
(4) L’introduzione di regole comuni sui reati consente di
usare efficaci metodi d’indagine e di assistenza, all’interno
di uno Stato membro o tra diversi Stati membri.
(5) Un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare, sanzioni
maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano
l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono
provocare un deterioramento significativo della
qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua,
della fauna e della flora, compresa la conservazione
delle specie.

(6) L’inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi
effetti del comportamento attivo e dovrebbe quindi essere
parimenti passibile di sanzioni adeguate.
(7) Pertanto, tali condotte dovrebbero essere perseguibili penalmente
in tutto il territorio della Comunità qualora
siano state poste in essere intenzionalmente o per grave
negligenza.
(8) La legislazione elencata negli allegati della presente direttiva
contiene disposizioni che dovrebbero essere soggette
a misure di diritto penale per garantire che le norme sulla
tutela dell’ambiente siano pienamente efficaci.
(9) Gli obblighi imposti dalla presente direttiva riguardano
unicamente le disposizioni della legislazione elencata negli
allegati della presente direttiva che obbligano gli Stati
membri, in sede di attuazione della legislazione, a prevedere
misure di divieto.
(10) La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere
nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione
a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario
in materia di tutela dell’ambiente. La presente
direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l’applicazione
di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione
della legge disponibili, in casi specifici.
L 328/28 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.12.2008
(1) GU C 10 del 15.1.2008, pag. 47.
(2) Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
24 ottobre 2008.
(11) La presente direttiva lascia impregiudicati gli altri sistemi
relativi alla responsabilità per danno ambientale previsti
dal diritto comunitario o dal diritto nazionale.
(12) Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime,
gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o
adottare misure più stringenti finalizzate ad un’efficace
tutela penale dell’ambiente. Tali misure devono essere
compatibili con il trattato.
(13) Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni alla
Commissione sull’attuazione della presente direttiva per
consentirle di valutare gli effetti della direttiva stessa.
(14) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire una
più efficace tutela dell’ambiente, non può essere realizzato
in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque,
a causa delle dimensioni e degli effetti della presente
direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario, la
Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente
direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.
(15) Ogni qual volta vengano adottati nuovi atti legislativi in
materia di ambiente, essi dovrebbero specificare, ove opportuno,
che la presente direttiva è di applicazione. Ove
necessario, l’articolo 3 dovrebbe essere modificato.
(16) La presente direttiva rispetta i diritti ed osserva i principi
fondamentali riconosciuti, in particolare, nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva istituisce misure collegate al diritto penale
allo scopo di tutelare l’ambiente in modo più efficace.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s’intende per:
a) «illecito» ciò che viola:
i) gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati
all’allegato A; ovvero,
ii) in relazione ad attività previste dal trattato Euratom, gli
atti legislativi adottati ai sensi del trattato Euratom ed
elencati all’allegato B; ovvero
iii) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di
uno Stato membro o una decisione adottata da un’autorità
competente di uno Stato membro che dia attuazione
alla legislazione comunitaria di cui ai punti i) o ii);
b) «specie animali o vegetali selvatiche protette»:
i) ai fini dell’articolo 3, lettera f), quelle figuranti:
— nell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche (1),
— nell’allegato I e a cui si fa riferimento all’articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici (2);
ii) ai fini dell’articolo 3, lettera g), quelle figuranti nell’allegato
A o nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione
di specie della flora e della fauna selvatiche mediante
il controllo del loro commercio (3);
c) «habitat all’interno di un sito protetto» qualsiasi habitat di
specie per le quali una zona sia classificata come zona a
tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della
direttiva 79/409/CEE o qualsiasi habitat naturale o un habitat
di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della
direttiva 92/43/CEE;
d) «persona giuridica» qualsiasi soggetto giuridico che possieda
tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione
degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i
pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Articolo 3
Infrazioni
Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività,
qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o
quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo
di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o
nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o
lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria,
alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero
alla fauna o alla flora;
6.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/29
(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(2) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(3) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di
rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo
dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura
nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario
(gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare
il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti
alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle
acque, ovvero alla fauna o alla flora;
c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito
dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), e sia
effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione
o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose
o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o
preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno
dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone
o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o
alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione,
il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione
e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze
radioattive pericolose che provochino o possano provocare
il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti
alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle
acque, ovvero alla fauna o alla flora;
f) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari
di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i
casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali
esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione
della specie;
g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche
protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i
casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali
esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione
della specie;
h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento
di un habitat all’interno di un sito protetto;
i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione
sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di
ozono.
Articolo 4
Favoreggiamento e istigazione ad un reato
Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente
il favoreggiamento e l’istigazione a commettere intenzionalmente
le attività di cui all’articolo 3.
Articolo 5
Sanzioni
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare
che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni
penali efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 6
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche
possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli
articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da
qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in
seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte
di un organo della persona giuridica, in virtù:
a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;
b) del potere di prendere decisioni per conto della persona
giuridica; o
c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona
giuridica.
2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone
giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza
di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui
al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato
di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da
parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi
1 e 2 non esclude l’azione penale nei confronti delle
persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati
di cui agli articoli 3 e 4.
Articolo 7
Sanzioni per le persone giuridiche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone
giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell’articolo
6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive.
L 328/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.12.2008
(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
Articolo 8
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva anteriormente al 26 dicembre 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di
un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva e una tavola di
concordanza tra tali disposizioni e la presente direttiva.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 10
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 19 novembre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J.-P. JOUYET
6.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/31
ALLEGATO A
Elenco della normativa comunitaria adottata in base al trattato CE la cui violazione costituisce un illecito ai sensi
dell’articolo 2, lettera a), punto i), della presente direttiva
— Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (1)
— Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei
veicoli (2)
— Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati (3)
— Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (4)
— Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di
uso di talune sostanze e preparati pericolosi (5)
— Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei
trattori agricoli o forestali a ruote (6)
— Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall’industria del biossido di
titanio (7)
— Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare
prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (8)
— Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (9)
— Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli
scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini (10)
— Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli
scarichi di cadmio (11)
— Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell’8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli
scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini (12)
— Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico
provocato dagli impianti industriali (13)
— Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli
scarichi di esaclorocicloesano (14)
L 328/32 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.12.2008
(1) GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1.
(2) GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1.
(3) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.
(4) GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1.
(5) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
(6) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 38.
(7) GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19.
(8) GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36.
(9) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(10) GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29.
(11) GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1.
(12) GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49.
(13) GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20.
(14) GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11.
— Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per i biossidi di
azoto (1)
— Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del
suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (2)
— Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli
scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della direttiva 76/464/CEE (3)
— Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
dell’ambiente causato dall’amianto (4)
— Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati (5)
— Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (6)
— Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
(7)
— Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (8)
— Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (9)
— Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche (10)
— Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi
per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di carbonio
(11)
— Direttiva 94/25/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto: le disposizioni
modificate dalla direttiva 2003/44/CE (12)
— Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (13)
— Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di
composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle
stazioni di servizio (14)
— Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al trasporto di merci pericolose per ferrovia (15)
6.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/33
(1) GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1.
(2) GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.
(3) GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16.
(4) GU L 85 del 28.3.1987, pag. 40.
(5) GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 1.
(6) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
(7) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(8) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(9) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.
(10) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(11) GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11.
(12) GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18.
(13) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
(14) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.
(15) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.
— Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili (PCB/PCT) (1)
— Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria
ambiente (2)
— Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose (3)
— Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente i provvedimenti da
adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e il particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna
destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (4)
— Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (5)
— Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato
dei biocidi (6)
— Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e
del combustibile diesel (7)
— Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano (8)
— Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili
dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (9)
— Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (10)
— Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (11)
— Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi (12)
— Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (13)
— Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque (14)
— Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 concernente i valori limite per
il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente (15)
L 328/34 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.12.2008
(1) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.
(2) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.
(3) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
(4) GU L 59 del 27.2.1998, pag 1.
(5) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(6) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(7) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(8) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
(9) GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.
(10) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.
(11) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
(12) GU L 121 dell’11.5.1999, pag. 13.
(13) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
(14) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(15) GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12.
— Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (1)
— Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono (2)
— Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati (3)
— Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle
emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (4)
— Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all’ozono nell’aria (5)
— Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (6)
— Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) (7)
— Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il
cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente (8)
— Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (9)
— Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti
organici persistenti (10)
— Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di
particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di
inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio
liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (11)
— Direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti
da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea
destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione
comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne
modifica gli allegati I, II, III, IV e VI (12)
— Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità
delle acque di balneazione (13)
— Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l’inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità (14)
— Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (15)
6.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/35
(1) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(2) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.
(3) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(4) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.
(5) GU L 67 del 9.3.2002, pag. 14.
(6) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(7) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
(8) GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.
(9) GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.
(10) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(11) GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.
(12) GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1.
(13) GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.
(14) GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.
(15) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
— Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti
delle industrie estrattive (1)
— Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli
impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (2)
— Direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (3)
— Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori (4)
— Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque
sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (5)
— Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati
ad effetto serra (6)
— Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni
di rifiuti (7)
— Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione
dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e
all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (8)
— Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti
destinati al recupero, elencati nell’allegato III o IIIA del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri
di rifiuti (9)
— Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento (10)
L 328/36 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.12.2008
(1) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.
(2) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.
(3) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 20.
(4) GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.
(5) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.
(6) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.
(7) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(8) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(9) GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.
(10) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
ALLEGATO B
Elenco della normativa comunitaria adottata in base al trattato Euratom la cui violazione costituisce un illecito a
norma dell’articolo 2, lettera a), punto ii), della presente direttiva
— Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (1)
— Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad
alta attività e delle sorgenti orfane (2)
— Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (3)
6.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/37
(1) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.
(3) GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.

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