lunedì 8 dicembre 2008

Social Card: chi ne ha diritto e come va richiesta. Documenti e testi integrali


Note: fermo restando che sono contraria in linea di principio all'uso di strumenti come la social card e che considero insufficiente e inutilmente costoso questo mezzo per dare un aiuto ai meno abbienti,(la sola carta è costata 7milioni e mezzo di euro, senza contare le percentuali da versare alla Mastercard e agli esercenti), ecco tutto quello che dovete sapere prima di stabilire se ne avete diritto o no.
Social card: idee più chiare finalmente dai decreti e dall’INPS
Indicazioni operative sulla «Social card» o carta acquisti

Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 16 settembre 2008, in G.U. 1° dicembre 2008, n. 281 e Messaggi esplicativi dell’Inps del 28 novembre 2008, n. 26673 e 4 dicembre 2008, n. 27260

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 16 settembre 2008, finalmente pubblicato sulla G.U. del 1° dicembre 2008, n. 281 e con e Messaggi esplicativi dell’Inps del 28 novembre 2008, n. 26673 e del 4 dicembre 2008, n. 27260, alla fine le idee sono più chiare.La social card, istituita dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133, è una normale carta di pagamento elettronica, che potrà essere utilizzata per effettuare acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard, nonché per il pagamento delle bollette della luce e del gas. Inoltre, nei negozi che espongono lo stesso simbolo (carrellino) presente sulla carta potranno essere ottenuti degli sconti aggiuntivi. Con il presente messaggio si forniscono informazioni circa le modalità e i requisiti per ottenere la Carta acquisti, nonché i compiti dell'Istituto in materia.
Requisiti per ottenere la Carta acquisti
Con il Messaggio esplicativo dell’Inps del 28 novembre 2008, n. 26673, come integrato dall'articolo 1, del «decreto aggiuntivo», è stato previsto che la Carta acquisti spetti ai cittadini italiani, residenti in Italia con età pari o superiore a 65 anni, ovvero di età non superiore a tre anni.In quest'ultimo caso la Carta dovrà essere richiesta, per ciascun figlio inferiore a tre anni, da uno dei genitori, dal tutore, ovvero dall'affidatario. Sono poi previsti i seguenti ulteriori requisiti:
a) SOGGETTO DI ETA' PARI O SUPERIORE A 65 ANNI• essere soggetto incapiente (è da considerarsi soggetto incapiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n), del «decreto», come modificato dal «decreto aggiuntivo», il soggetto la cui imposta netta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulta pari a zero con riferimento al secondo periodo di imposta antecedente al momento di richiesta o di verifica);• non godere di Trattamenti, ovvero godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000 o di importo inferiore a euro 8.000 se di età pari o superiore a 70 anni; nel caso in cui l'importo dei trattamenti dipenda da redditi propri, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie; i redditi propri da considerare sono quelli rilevanti ai fini della definizione dell'ammontare dei trattamenti;• avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;• non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge:- intestatario/i di più di un'utenza elettrica domestica; - intestatario/i di utenze elettriche non domestiche; - intestatario/i di più di un'utenza del gas; - proprietario/i di più di un autoveicolo; - proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; - proprietario/i con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7; - titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.• non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura di lunga degenza o detenzione in istituti di pena.
b) SOGGETTO DI ETA' INFERIORE A 3 ANNI
.• avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;• non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari:- intestatari di più di un'utenza elettrica domestica; - intestatari di più di un'utenza elettrica non domestica; - intestatari di più di due utenze del gas; - proprietari di più di due autoveicoli; - proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; - proprietario/i con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7; - titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.L'Inps in qualità di soggetto attuatore verifica i prescritti requisiti e, in caso affermativo, comunica a Poste Italiane S.p.A. il nulla osta all'accredito sulla Carta della somma prevista (80 euro per ogni bimestre).
Assistenza da parte delle Sedi InpsL’Inps ha comunicato di essere a disposizione dato che i requisiti richiesti per ottenere la Carta riguardano aspetti e informazioni di cui sono tenutari più soggetti, dai quali l'nps stesso dovrà acquisire le informazioni necessarie per rilasciare nulla osta all'accredito delle somme. Poiché i requisiti previsti attengono ad aspetti di competenza dell'Inps questo ha invitato le sue Sedi a richiedere agli interessati i chiarimenti prima di effettuare la domanda e l'autodichiarazione prevista.
I controlli dell’Inps
I controlli, che devono essere effettuati dall’Inps per verificare il possesso dei requisiti, riguardano: - Residenza: Deve essere innanzitutto verificato che il richiedente sia residente in Italia. La Carta acquisti può essere concessa ai cittadini italiani residenti in Italia.- Titolarità di trattamenti pensionistici (solo per soggetti di età pari o superiore a 65 anni) La Carta acquisti può essere concessa a chi:a) non gode di trattamenti pensionistici;b) gode di trattamenti pensionistici di importo inferiore a euro 6.000, se di età pari o superiore a 65 anni e inferiore a 70 anni;c) gode di trattamenti di importo inferiore a 8.000 euro se di età anagrafica pari o superiore a 70 anni.A questo fine rilevano tutti i trattamenti pensionistici di qualunque tipologia, compresi quelli esenti da Irpef (come, ad esempio, rendita INAIL, invalidità civile o indennità di accompagnamento), ovvero le quote di trattamento non imponibili ai fini fiscali (come la maggiorazione sociale). La verifica deve essere effettuata tramite l'accesso al casellario centrale dei pensionati, e deve essere effettuata anche con riferimento alle prestazioni erogate da enti diversi dall'INPS: Reddito complessivo: Nel caso in cui almeno uno dei trattamenti sia collegato al reddito, il requisito reddituale richiesto per la concessione della Carta deve essere verificato congiuntamente ai redditi rilevanti per la determinazione del trattamento stesso. Nella valutazione devono essere presi in considerazione i soli redditi personali che incidono sulla determinazione del diritto e della misura della prestazione collegata al reddito. I redditi devono essere verificati in base all'informazione memorizzata nel database delle pensioni. In particolare:d) nel caso in cui la prestazione sia integrata al trattamento minimo, devono essere verificati i redditi personali rilevanti ai fini dell'integrazione al trattamento minimo;e) nel caso in cui vengano erogate prestazioni accessorie funzionali al reddito (maggiorazione sociale), devono essere verificati i redditi personali rilevanti per tale finalità.Nel caso in cui risultino presenti più tipologie di reddito, deve essere considerato il valore più elevato. Nel caso di pensione in convenzione internazionale, deve essere computato anche l'importo annuo del pro-rata estero.La somma dei redditi così individuati con quelli posseduti dal soggetto a titolo di trattamenti rappresenta la base complessiva per la valutazione del requisito reddituale.L’Inps per maggiore chiarezza, ha fornito i due esempi che riportiamo:
ESEMPIO 1Soggetto ultra70enne coniugato e titolare di pensione integrata al minimo, che possiede una casa di abitazione con rendita catastale di 2.000 euro, un reddito da terreno pari a 180 euro: Importo del trattamento pensionistico: euro 443,12-13 = euro 5.760,96; euro 154,93 (importo aggiuntivo); euro 420 (quattordicesima)Totale prestazione previdenziale annua = 6.335,89 reddito da terreno = euro 180,00;Il reddito della casa di abitazione, non essendo rilevante ai fini dell'integrazione al trattamento minimo, non va conteggiato ai fini della verifica del diritto.Totale redditi ai fini della determinazione della soglia prevista dal decreto interdipartimentale =6.515,89.Il soggetto, pertanto, si trova al di sotto della soglia di 8.000 euro prevista dal «decreto», come modificato dal «decreto aggiuntivo» per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni titolari di trattamento pensionistico e possiede il requisito reddituale previsto per la concessione della carta acquisti.
ESEMPIO 2Soggetto di 68 anni titolare di assegno sociale cui spetta la maggiorazione sociale di cui alla legge finanziaria per il 2002, cosiddetta maggiorazione «al milione» e che possiede un generico reddito assoggettabile ad Irpef pari a euro 2.000: Importo del trattamento pensionistico (comprensivo della maggiorazione sociale): euro 426,15-13 = euro 5.540,00; Totale prestazione previdenziale annua = 5.540,00 Il reddito assoggettabile ad Irpef deve essere conteggiato perché rilevante ai fini dell'importo dell'assegno sociale; Totale redditi ai fini della determinazione della soglia prevista dal decreto ministeriale = 7.540,00.Il soggetto in esame supera la soglia di 6.000 euro prevista dal «decreto» e, quindi, non ha il requisito reddituale per l'accesso alla carta acquisti. d) ISEE (requisito valido sia per i soggetti con età maggiore di 65 anni sia per i soggetti di età inferiore a 3 anni)La Carta acquisti può essere concessa a coloro che hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a euro 6.000. Come noto, l'ISEE viene determinato dall'Istituto dietro presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica nella quale vengono indicati gli elementi necessari per la sua determinazione e che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ha validità annuale. Coloro che hanno già presentato la predetta dichiarazione hanno, quindi, già ricevuto una comunicazione nella quale è indicato il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Nel caso in cui il soggetto non abbia mai presentato la dichiarazione sostitutiva unica, ovvero l'attestazione ISEE a suo tempo rilasciata sia scaduta, deve chiedere il rilascio di una nuova dichiarazione.
Tutori e persone di fiduciaI tutori, gli esercenti la potestà sui beneficiari e i soggetti affidatari hanno titolo a richiedere l'intestazione della Carta Acquisti. In caso di esercizio della potestà su più di un minore beneficiario, può essere richiesto l'accredito di più benefici sulla medesima Carta.I Beneficiari con impedimenti di natura fisica possono chiedere l'intestazione della Carta Acquisti a persone di fiducia, presentando motivata richiesta, secondo modalità stabilite dal Soggetto Attuatore, da rinnovarsi periodicamente. Il medesimo soggetto non può essere indicato da più di due Beneficiari, fatti salvi i seguenti casi:a) tutori che posseggono più deleghe per espresso incarico dell'autorità giudiziaria;b) soggetti che, per ragioni del loro ufficio, utilizzano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza per anziani oppure di residenti che vivono in comunità di anziani o comunità religiose.DelegaCome precisato dal Messaggio Inps del 4 dicembre 2008, n. 27260, i soggetti con impedimenti di natura fisica possono delegare una persona di fiducia a presentare la domanda per la «carta acquisti», che sarà intestata al delegato.Il procedimento è del tutto analogo a quello che ciascuna Sede segue per la delega alla riscossione delle pensioni. La delega può essere effettuata una sola volta e deve essere allegata alla domanda che sarà poi presentata all’ufficio postale.Uno stesso soggetto non può essere delegato da più di due persone. Al riguardo, si precisa che il controllo sull’eventuale superamento di tale limite non è a carico di codeste Strutture, ma verrà effettuato centralmente unitamente alla verifica del possesso degli altri requisiti previsti per ottenere il caricamento della «carta acquisti».
Modalità di consegna della Carta Acquisti
Il citato Decreto prevede che i cittadini in possesso dei suddetti requisiti o gli aventi titolo, devono presentare richiesta della Carta Acquisti al Gestore del servizio secondo modelli predisposti dal Soggetto Attuatore.Il Gestore del servizio, previa verifica della sua conformità, comunica la richiesta per via telematica al Soggetto Attuatore e consegna al richiedente una Carta Acquisti, priva di disponibilità finanziaria, intestata al Beneficiario ovvero al suo avente titolo, fermo restando che solo con l'accreditamento si verifica l'ammissione ai benefici della Carta Acquisti.
Beneficio concesso
Ai titolari della Carta Acquisti é concessa, per ciascun Bimestre, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i citati requisiti nonché della disponibilità di risorse una disponibilità pari a un sesto dell'importo unitario.Le disponibilità concesse in un Bimestre e non spese in tale Bimestre possono essere utilizzate al massimo entro i due Bimestri successivi.L'importo unitario del beneficio, rapportato su base annuale, comunque riconosciuto fatta salva la disponibilità di risorse nel conto di cui all'art. 11, é pari a euro 480,00 (quattrocentoottanta/00).
Come fruire del beneficio
La Carta Acquisti é finalizzata all'acquisto da parte del Titolare di beni destinati al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie del Beneficiario.La Carta Acquisti deve poter essere fruibile direttamente, come strumento di pagamento, su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale.La Convenzione di gestione individua le categorie di esercizi, associabili alla vendita di generi alimentari o al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas, in cui é consentito l'utilizzo della Carta Acquisti e disciplina eventuali ulteriori limitazioni all'uso, di carattere geografico o telematico, al fine di ridurre possibili abusi.Al fine di assicurare la fruibilità del beneficio nelle aree in cui non sono diffusi terminali di pagamento elettronico, l'Amministrazione responsabile può individuare, per i Titolari che ne fanno richiesta, servizi sostitutivi di consegna di buoni di acquisto.
Presentazione della domanda
Il rilascio della Carta acquisti è subordinato alla presentazione da parte dei soggetti interessati di una domanda ad un ufficio postale. L'ufficio postale rilascia contestualmente alla presentazione della domanda, o entro 5 giorni in caso di momentanea indisponibilità, la Carta acquisti e trasmette, in via telematica, la domanda all'INPS per le necessarie verifiche. I moduli di domanda (modulo A001/08 per i soggetti con più di 65 anni e modulo B001/08 per i soggetti inferiori a tre anni) sono disponibili nella sezione dedicata alla Carta acquisti sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell'INPS e presso gli stessi uffici postali. Sul sito dei due dicasteri è, inoltre, possibile reperire anche la guida alla compilazione della domanda. Nella domanda il richiedente dichiara, tra le altre cose, sotto la sua responsabilità, di avere tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere la citata Carta acquisti.La domanda può essere presentata anche da un soggetto terzo rispetto a colui in capo al quale devono essere verificati i citati requisiti previsti.In particolare, possono presentare domanda e chiedere l'intestazione della Carta acquisti: 1. i tutori, gli esercenti la potestà e o soggetti affidatari.Peraltro, in caso di esercizio della potestà su più di un minore avente diritto può essere richiesto l'accredito di più benefici sulla medesima carta; per i soggetti con impedimenti di natura fisica, dietro motivata richiesta degli stessi, la domanda può essere presentata da una persona di fiducia, previa delega da compilarsi secondo lo schema contenuto nel modello reperibile sul sito internet dell'INPS. In questo caso il soggetto non può essere indicato da più di due beneficiari, ad eccezione dei seguenti casi: a) tutori che posseggono più deleghe per espresso incarico dell'autorità giudiziaria; b) soggetti che, per ragioni del loro ufficio, utilizzano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza per anziani oppure di residenti che vivono in comunità di anziani o comunità religiose. Si precisa, peraltro, che nel modulo di delega (disponibile sul sito internet dell'INPS) il delegante, in capo al quale, si ripete, devono essere verificati i requisiti per ottenere la Carta acquisti, deve autodichiarare il possesso dei requisiti stessi.
Accredito della provvista e successivi controlli
Dopo aver verificato la sussistenza del diritto l'INPS dà a Poste Italiane Spa il nulla osta all'accredito di 80 euro per il bimestre successivo alla presentazione della domanda). Le somme non spese nel bimestre di accredito possono essere utilizzate al massimo nei due bimestri successivi. I requisiti richiesti verranno poi verificati bimestralmente prima della concessione del nulla osta a Poste Italiane Spa per il successivo accredito.E’ stata prevista una deroga al citato procedimento relativamente alla fase di prima applicazione. Infatti, per tutte le domande pervenute entro il 31 dicembre 2008 l'accreditamento riguarderà il bimestre in corso alla stessa data del 31 dicembre 2008 (novembre-dicembre) più la disponibilità relativa al mese di ottobre dello stesso anno.L'accreditamento complessivo sarà, pertanto, pari a 120 euro.
Iniziative di comunicazione dell’InpsPer favorire l'accesso alla Carta acquisiti da parte di soggetti che in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione possono esserne considerate dei potenziali destinatari, sono state previste inoltre delle iniziative di comunicazione.A tali soggetti è stata spedita nel corso nel mese di novembre una lettera esplicativa delle finalità e delle modalità di attuazione del programma della Carta acquisiti, il modulo di domanda per richiederne la disponibilità e una breve guida che illustra le modalità di compilazione della domanda stessa, nonché i requisiti richiesti per avere diritto alla Carta. La semplice ricezione della lettera informativa non costituisce titolo a ricevere d'ufficio la Carta acquisti, ma anche i soggetti interessati all'iniziativa in esame dovranno, al pari degli altri interessati presentare domanda a Poste Italiane Spa.
Soggetti incapienti
L’Inps, con il Messaggio del 4 dicembre 2008, n. 27260, ha previsto che il Decreto n. 89030, come modificato dal successivo decreto n. 104376 del 7 novembre 2008 nel definire il soggetto incapiente riprende la definizione riportata nell’articolo 44 della legge n. 222 del 2007, che istituiva un bonus di 150 euro per tale categoria di contribuenti.Per stabilire se in capo ad un soggetto sussiste il requisito in esame deve, pertanto, farsi riferimento all’ultimo CUD rilasciato dal suo sostituto d’imposta nel quale deve risultare un Irpef netta pari a zero.Se, invece, il soggetto ha presentato la dichiarazione dei redditi deve essere considerato l’importo dell’Irpef netta risultante dalla predetta dichiarazione. E’, quindi, necessario prestare attenzione sul fatto che la circostanza dell’incapienza non può essere desunta esclusivamente sulla base del CUD.Per i soggetti che nel periodo d’imposta immediatamente precedente quello in cui viene presentata la domanda, ovvero nel secondo periodo d’imposta precedente non abbiano percepito alcun reddito assoggettabile ad Irpef non è richiesto il requisito dell’incapienza. Al riguardo, al pari di quanto sopra affermato l’assenza di un CUD non è circostanza sufficiente a garantire l’assenza di redditi assoggettabili ad Irpef.
ISEE
Con il Messaggio dell’Inps del 4 dicembre 2008, n. 27260 è stato chiarito che il richiedente deve avere un ISEE, in corso di validità, inferiore ad euro 6.000, indipendentemente dall’età anagrafica. Al riguardo, in fase di consulenza, l’interessato deve esibire l’attestazione ISEE.Qualora affermi di non possedere alcuna attestazione dovrà essere invitato a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso un qualunque soggetto abilitato alla sua ricezione (la stessa Sede, i Comuni, i Centri di Assistenza Fiscale). I dati da dichiarare nella DSU, nonché i criteri di calcolo dell’indicatore sono assolutamente analoghi a quelli già in vigore per l’ottenimento di altre prestazioni sociali o servizi agevolati per i quali rileva l’ISEE. In questa fattispecie al momento della richiesta dell’ISEE si potrà utilizzare sul frontespizio della DSU la casella «Altro», specificando «carta acquisti».Se il richiedente è già in possesso di un’attestazione ISEE, pur non figurando come dichiarante nella DSU, l’attestazione è comunque utile per il rilascio della carta se il soggetto risulta tra coloro che compongono il nucleo familiare.
Patrimonio mobiliarePer il diritto alla «carta acquisti» il patrimonio mobiliare complessivo del richiedente e del coniuge deve essere pari o inferiore a euro 15.000.Tale valore deve essere rilevato dall’ISEE, sommando gli importi risultanti nel quadro F5 dell’allegato alla DSU relativo al richiedente la carta e al proprio coniuge.
ALLEGATI
Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 1° dicembre 2008, n. 281
Messaggio Inps del 28 novembre 2008, n. 26673
Messaggio Inps 4 dicembre 2008, n. 27260
Presentazione Inps della «Social Card»
DECRETO LEGGE 'ANTICRISI' 185/2008: IL TESTO INTEGRALE
fonti diariodelweb.it-bambinicoraggiosi.com

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