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venerdì 9 dicembre 2011
lunedì 5 dicembre 2011
MANOVRA SALVA ITALIA: TESTO INTEGRALE
Il testo della manovra Monti.Martedì in Gazzetta Ufficiale
Ecco il testo del Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici“, varato ieri dal Consiglio dei Ministri.
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L’EQUITA’ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Titolo I – Sviluppo ed equità
Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)
Art. 2 – Deduzione dall’IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro
Art. 3 – Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali
Art. 4 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali
Art. 5 – Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate
Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 7 – Partecipazione italiana a banche e fondi
Art. 8 – Misure per la stabilità del sistema creditizio
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L’EQUITA’ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Titolo I – Sviluppo ed equità
Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)
Art. 2 – Deduzione dall’IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro
Art. 3 – Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali
Art. 4 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali
Art. 5 – Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate
Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 7 – Partecipazione italiana a banche e fondi
Art. 8 – Misure per la stabilità del sistema creditizio
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venerdì 28 ottobre 2011
DISCARICA RIANO, INTERROGAZIONE parlamentare PD, TESTO INTEGRALE
Atto a cui si riferisce:
C.4/13722 [Realizzazione di una discarica per rifiuti urbani in località Quadro Alto, frazione di Riano, in provincia di Roma]
REALACCI ,
FERRANTI, MORASSUT, BRATTI e MARIANI. - Al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. - Per sapere - premesso che:
il 22 luglio 2011, con decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta (Roma) e ha stabilito la conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti;
Malagrotta è una nota discarica situata all'interno del territorio comunale di Roma, dove afferiscono i rifiuti del comune di Roma e di alcuni comuni della provincia di Roma; il sito ha un estensione di circa 240 ettari e al suo interno vengono scaricate ogni giorno tra le 4.500 e le 5.000 tonnellate di rifiuti, nonché 330 tonnellate di fanghi e scarti di discarica;
il 6 settembre 2011, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, è stata altresì disposta la nomina del prefetto di Roma a commissario per il superamento della situazione di emergenza ambientale legata alla gestione dei rifiuti;
la discarica di Malagrotta, secondo le analisi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio, costituisce la causa di fenomeni di inquinamento delle acque e dei terreni circostanti e lavora da anni in regime di continue proroghe, a causa dell'incapacità delle amministrazioni locali di individuare una concreta soluzione al problema;
il 22 luglio 2011, con decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta (Roma) e ha stabilito la conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti;
Malagrotta è una nota discarica situata all'interno del territorio comunale di Roma, dove afferiscono i rifiuti del comune di Roma e di alcuni comuni della provincia di Roma; il sito ha un estensione di circa 240 ettari e al suo interno vengono scaricate ogni giorno tra le 4.500 e le 5.000 tonnellate di rifiuti, nonché 330 tonnellate di fanghi e scarti di discarica;
il 6 settembre 2011, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, è stata altresì disposta la nomina del prefetto di Roma a commissario per il superamento della situazione di emergenza ambientale legata alla gestione dei rifiuti;
la discarica di Malagrotta, secondo le analisi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio, costituisce la causa di fenomeni di inquinamento delle acque e dei terreni circostanti e lavora da anni in regime di continue proroghe, a causa dell'incapacità delle amministrazioni locali di individuare una concreta soluzione al problema;
i livelli di raccolta differenziata a Roma e nel Lazio sono di gran lunga al di sotto dei valori minimi previsti dalla normativa vigente: 17,4 per cento Roma e 12,9 per cento Lazio;
il 9 ottobre 2009 fu depositato presso la regione Lazio, la provincia di Roma ed il comune di Riano da parte della società CO.LA.RI. uno studio di impatto ambientale relativo alla realizzazione di una discarica per rifiuti urbani in località Quadro Alto, frazione di Riano (Roma) per una superficie di circa 4,5 ettari;
il 13 ottobre 2009, a risposta di quanto sopra, la regione Lazio, precisamente la direzione regionale energia e rifiuti, inviò una nota alla società CO.LA.RI., e per conoscenza al comune di Riano, alla provincia di Roma ed al dipartimento regionale ambiente - area valutazione impatto ambientale in cui veniva comunicato che «la domanda non poteva essere accolta dalla scrivente CO.LA.RI. in quanto contrastante con le norme di pianificazione regionale e nazionale [...]» ;
in data 29 ottobre 2009, a sua volta, il comune di Riano rispose alla domanda di studio impatto ambientale comunica alla predetta CO.LA.RI. e per conoscenza alla regione Lazio che «l'istanza non poteva essere accolta in quanto contrastante con le norme di pianificazione comunale, regionale e nazionale[...]». Conseguentemente a tale diniego da parte della regione e del comune di Riano, la società CO.LA.RI. si rivolse al tribunale amministrativo regionale e ad oggi l'iter del ricorso è ancora in esame;
lo studio della regione Lazio del 2011 di analisi preliminare di individuazione di aree idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nella provincia di Roma riporta che: «il centro abitato di Riano ricade a circa 2,5 chilometri dal sito della discarica, che la zona abitata più vicina al sito è la frazione Quadro che si trova, in linea d'aria, ad oltre 700 metri lineari dal sito in esame mentre il centro abitato più grande è la frazione Monte Porcino Secondo che dista circa 1,5 chilometri dall'area di cava»;
dalle verifiche spontanee, effettuate da un comitato di cittadini, in riscontro al punto precedente, si ha contrariamente che l'effettiva distanza tra il centro abitato ed il sito della discarica è pari a 1,4 chilometri, la zona abitata più vicina si trova in linea d'aria a circa 500 metri lineari dalla futura discarica ed il centro abitato di Monte Porcino Secondo dista solo 800 metri;
giovedì 27 ottobre 2011
LETTERA GOVERNO ITALIANO A UNIONE EUROPEA:TESTO INTEGRALE
L’Italia ha sempre onorato i propri impegni europei e intende continuare a farlo. Quest’estate il Parlamento italiano ha approvato manovre di stabilizzazione finanziaria con un effetto correttivo sui saldi di bilancio al 2014 pari a 60 miliardi di euro. Sono state così create le condizioni per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013, con un anno di anticipo rispetto a quanto richiesto dalle istituzioni europee. Dal 2012, grazie all’aumentato avanzo primario, il nostro debito scenderà. Tuttavia, siamo consapevoli della necessità di presentare un piano di riforme globale e coerente. La situazione italiana va letta tenendo in debita considerazione gli equilibri più generali che coinvolgono l’intera area europea. Mesi di tensioni sui mercati finanziari e di aggressioni speculative contro i debiti sovrani sono, infatti, il segnale inequivocabile di una debolezza degli assetti istituzionali dell’area euro. Per quel che riguarda l’Italia, consapevoli di avere un debito pubblico troppo alto e una crescita troppo contenuta, abbiamo seguito sin dall’inizio della crisi una politica attenta e rigorosa.
Dal 2008 ad oggi il nostro debito pubblico è cresciuto, in rapporto al Pil, meno di quello di altri importanti paesi europei. Inoltre, la disciplina da noi adottata ha portato a un bilancio primario in attivo. Situazione non comune ad altri Paesi.
Se problemi antichi, come quello del nostro debito pubblico, danno luogo oggi a ulteriori e gravi pericoli, ciò è soprattutto il segno che la causa va cercata non nella loro sola esistenza, ma nel nuovo contesto nel quale ci si è trovati a governarli.
A. I FONDAMENTALI DELL’ECONOMIA
Il Governo italiano ha risanato i conti pubblici e conseguirà l’obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013. Il debito pubblico in rapporto al PIL è stato ricondotto su un sentiero di progressiva riduzione. Nel 2014 avremo un avanzo di bilancio (corretto per il ciclo) pari allo 0,5% del PIL, un avanzo primario pari al 5,7% del PIL e un debito pubblico al 112,6% del PIL. Per realizzare questo obiettivo sono state approvate durante l’estate in tempi record due importanti manovre di finanza pubblica che comporteranno una correzione del deficit tendenziale nel quadriennio 2011-2014 pari rispettivamente a 0,2%, 1,7%, 3,3% e 3,5% del PIL. Nel 2011 si prevede un avanzo primario consistente pari allo 0,9% del PIL. Nonostante l’aumento delle spese per il servizio del debito, questo consentirà la riduzione del rapporto debito/PIL già nel 2012. I dati relativi ai primi otto mesi dell’anno in corso sono coerenti con questi obiettivi.
È doveroso segnalare che la nuova serie dei conti nazionali indica che nel 2010 il Pil italiano è cresciuto dell’1,5% e non dell’1,3% e, nei due anni della crisi, il Pil si è ridotto meno di quanto prima stimato (-1,2% invece di -1,3% nel 2008 e -5,1% invece di -5,2% nel 2009).
domenica 23 ottobre 2011
DIRETTIVA EUROPEA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE (testo integrale)
DIRETTIVE
DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2008
sulla tutela penale dell’ambiente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 174, paragrafo 2, del trattato, la
politica comunitaria in materia di ambiente deve mirare
ad un elevato livello di tutela.
(2) La Comunità è preoccupata per l’aumento dei reati ambientali
e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente
si estendono al di là delle frontiere degli
Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano
una minaccia per l’ambiente ed esigono pertanto
una risposta adeguata.
(3) L’esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti
non sono sufficienti per garantire la piena osservanza
della normativa in materia di tutela dell’ambiente. Tale
osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la
disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una
riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa
rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi
risarcitori di diritto civile.
(4) L’introduzione di regole comuni sui reati consente di
usare efficaci metodi d’indagine e di assistenza, all’interno
di uno Stato membro o tra diversi Stati membri.
(5) Un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare, sanzioni
maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano
l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono
provocare un deterioramento significativo della
qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua,
della fauna e della flora, compresa la conservazione
delle specie.
DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2008
sulla tutela penale dell’ambiente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 174, paragrafo 2, del trattato, la
politica comunitaria in materia di ambiente deve mirare
ad un elevato livello di tutela.
(2) La Comunità è preoccupata per l’aumento dei reati ambientali
e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente
si estendono al di là delle frontiere degli
Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano
una minaccia per l’ambiente ed esigono pertanto
una risposta adeguata.
(3) L’esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti
non sono sufficienti per garantire la piena osservanza
della normativa in materia di tutela dell’ambiente. Tale
osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la
disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una
riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa
rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi
risarcitori di diritto civile.
(4) L’introduzione di regole comuni sui reati consente di
usare efficaci metodi d’indagine e di assistenza, all’interno
di uno Stato membro o tra diversi Stati membri.
(5) Un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare, sanzioni
maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano
l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono
provocare un deterioramento significativo della
qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua,
della fauna e della flora, compresa la conservazione
delle specie.
lunedì 9 febbraio 2009
DDL ENGLARO: IL TESTO INTEGRALE
N. 1369XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1369
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA
N. 1369
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2009
Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione
Onorevoli Senatori. – In attesa dell’approvazione di una completa ed organica disciplina legislativa in materia di fine vita, di fronte a interrogativi non risolti allo stato dalla ricerca scientifica, si rende necessario intervenire, nel nome di un elementare principio di cautela, con apposito provvedimento, al fine di assicurare l’alimentazione e l’idratazione dei soggetti che non sono in grado di provvedere a se stessi.
La recente cronaca ha evidenziato che, sulla base di provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati in assenza di una specifica disciplina al riguardo, sono in corso iniziative dirette a sospendere le attività di alimentazione e idratazione prestate in favore dei predetti soggetti. Da più parti, e al riguardo è intervenuta anche un’autorevole sollecitazione da parte del Presidente della Repubblica, si è chiesto che il Parlamento assuma al più presto una posizione definitiva sulla materia ed in particolare sulla disponibilità dell’alimentazione e della idratazione. Va, tuttavia, impedito che nelle more dell’approvazione della nuova legge si pongano in essere atti irreversibili in danno proprio di quei soggetti che non hanno manifestato direttamente in modo certo o non sono attualmente in grado di esprimere la propria volontà in materia. Si rende pertanto necessario disporre il divieto di sospendere le attività di alimentazione e idratazione nei confronti di tali soggetti. Ciò, come prima si è accennato, in omaggio al principio della cautela, in forza del quale, fino alla completa definizione della materia, è ragionevole che venga assicurata la sopravvivenza delle persone interessate. Va infine sottolineato che il presente disegno di legge non crea alcun conflitto con l’autorità giudiziaria che è intervenuta sul tema con pronunce di volontaria giurisdizione. Si deve infatti rilevare che non si è in presenza dell’accertamento di un diritto in sede contenziosa, ma di un provvedimento che ha integrato la volontà di un privato rispetto ad un quadro normativo che, però, può cambiare, con conseguente adeguamento della pronuncia di volontaria giurisdizione a tale nuovo quadro normativo. Ed invero con il presente disegno di legge si modifica l’assetto normativo della materia per l’aspetto riguardante chi non è in grado di provvedere a se stesso, senza peraltro incidere su alcun giudicato, in quanto, oltre alla considerazione che rispetto ad un provvedimento di volontaria giurisdizione è inappropriato parlare di giudicato, in ogni caso tale giudicato non può coprire anche situazioni sorte sulla base di una successiva normativa.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2009
Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione
Onorevoli Senatori. – In attesa dell’approvazione di una completa ed organica disciplina legislativa in materia di fine vita, di fronte a interrogativi non risolti allo stato dalla ricerca scientifica, si rende necessario intervenire, nel nome di un elementare principio di cautela, con apposito provvedimento, al fine di assicurare l’alimentazione e l’idratazione dei soggetti che non sono in grado di provvedere a se stessi.
La recente cronaca ha evidenziato che, sulla base di provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati in assenza di una specifica disciplina al riguardo, sono in corso iniziative dirette a sospendere le attività di alimentazione e idratazione prestate in favore dei predetti soggetti. Da più parti, e al riguardo è intervenuta anche un’autorevole sollecitazione da parte del Presidente della Repubblica, si è chiesto che il Parlamento assuma al più presto una posizione definitiva sulla materia ed in particolare sulla disponibilità dell’alimentazione e della idratazione. Va, tuttavia, impedito che nelle more dell’approvazione della nuova legge si pongano in essere atti irreversibili in danno proprio di quei soggetti che non hanno manifestato direttamente in modo certo o non sono attualmente in grado di esprimere la propria volontà in materia. Si rende pertanto necessario disporre il divieto di sospendere le attività di alimentazione e idratazione nei confronti di tali soggetti. Ciò, come prima si è accennato, in omaggio al principio della cautela, in forza del quale, fino alla completa definizione della materia, è ragionevole che venga assicurata la sopravvivenza delle persone interessate. Va infine sottolineato che il presente disegno di legge non crea alcun conflitto con l’autorità giudiziaria che è intervenuta sul tema con pronunce di volontaria giurisdizione. Si deve infatti rilevare che non si è in presenza dell’accertamento di un diritto in sede contenziosa, ma di un provvedimento che ha integrato la volontà di un privato rispetto ad un quadro normativo che, però, può cambiare, con conseguente adeguamento della pronuncia di volontaria giurisdizione a tale nuovo quadro normativo. Ed invero con il presente disegno di legge si modifica l’assetto normativo della materia per l’aspetto riguardante chi non è in grado di provvedere a se stesso, senza peraltro incidere su alcun giudicato, in quanto, oltre alla considerazione che rispetto ad un provvedimento di volontaria giurisdizione è inappropriato parlare di giudicato, in ogni caso tale giudicato non può coprire anche situazioni sorte sulla base di una successiva normativa.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
venerdì 16 gennaio 2009
Gelmini: bocciati con il 5 in condotta, ecco il nuovo decreto

(DIRE) ROMA - Pugno duro del ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, contro i bulli e i violenti. È stata pubblicato infatti il decreto ministeriale sulla valutazione del comportamento degli alunni, molto atteso da presidi e docenti. In buona sostanza, alle medie e alle superiori torna il voto in condotta: il 5 (i voti sono in decimi) comporta la bocciatura o, se si frequenta l'ultimo anno, il mancato accesso agli esami. Ma perché questo avvenga, specifica il documento, non si può tener conto solo "di un singolo episodio" e devono sussistere "comportamenti di particolare ed oggettiva gravità".
"Basta con il bullismo. D’ora in avanti a scuola chi prenderà meno di 6 in condotta sarà bocciato", specifica il ministero. La novità è stata introdotta con il decreto legge Gelmini dello scorso 7 settembre, convertito in legge a ottobre. A determinare l'intervento del ministero, spiega il decreto odierno, sono stati i "fenomeni di violenza, di bullismo e di offesa alla dignità e al rispetto della persona, che si verificano in maniera purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni scolastiche". Episodi che, continua il decreto firmato dalla Gelmini, "richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e territorio, nonché l’elaborazione ed il rispetto di norme condivise". Il decreto, comunque, specifica che "la valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti".
A decidere le sorti dello studente è il Consiglio di classe che tiene conto dei comportamenti tenuti "durante tutto l'anno". La valutazione insufficiente del comportamento "soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe". E comunque merita un voto inferiore al sei solo lo studente, spiega il decreto ministeriale, "che è incappato in sanzioni disciplinari per episodi gravi e che "successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti".
16 gennaio 2009
"Basta con il bullismo. D’ora in avanti a scuola chi prenderà meno di 6 in condotta sarà bocciato", specifica il ministero. La novità è stata introdotta con il decreto legge Gelmini dello scorso 7 settembre, convertito in legge a ottobre. A determinare l'intervento del ministero, spiega il decreto odierno, sono stati i "fenomeni di violenza, di bullismo e di offesa alla dignità e al rispetto della persona, che si verificano in maniera purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni scolastiche". Episodi che, continua il decreto firmato dalla Gelmini, "richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e territorio, nonché l’elaborazione ed il rispetto di norme condivise". Il decreto, comunque, specifica che "la valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti".
A decidere le sorti dello studente è il Consiglio di classe che tiene conto dei comportamenti tenuti "durante tutto l'anno". La valutazione insufficiente del comportamento "soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe". E comunque merita un voto inferiore al sei solo lo studente, spiega il decreto ministeriale, "che è incappato in sanzioni disciplinari per episodi gravi e che "successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti".
16 gennaio 2009
sabato 3 gennaio 2009
MOZIONE COTA, CLASSI SEPARATE PER BAMBINI STRANIERI: IL TESTO INTEGRALE
Mozione Cota
Mozione 1-00033 Cota ed altri - Camera dei Deputati - 10.10.2008
Il Governo dovrà rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alla scuola di ogni ordine e grado, prevedendo il loro ingresso previo superamento di test e specifiche prove di valutazione. Chi non supererà questi esami sarà iscritto in "classi di inserimento" per lo studio della lingua italiana, classi propedeutiche all'ingresso nelle classi permanenti. E' quanto prevede una mozione della Lega approvata il 14 ottobre dalla Camera. La motivazione del provvedimento, ha spiegato la Lega, è legata al fatto che in classi comuni gli studenti immigrati non apprendono e impediscono di apprendere agli studenti italiani. Inoltre non dovrà essere consentito l'ingresso nelle classi ordinarie oltre il 31 dicembre di ciascun anno, "al fine di un razionale ed agevole inserimento degli studenti stranieri", mentre occorrerà prevedere una distribuzione proporzionata al numero complessivo degli alunni per classe, per favorirne la piena integrazione e evitare il rischio della formazione di classi di soli alunni stranieri.(15 ottobre 2008)
Mozione 1-00033 Cota ed altri - Camera dei Deputati - 14 ottobre 2008
La Camera,
premesso che:
il crescente fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente il modello organizzativo del sistema scolastico italiano;
l'elevata presenza di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo determina difficoltà oggettive d'insegnamento per i docenti e di apprendimento per gli studenti;
il diverso grado di alfabetizzazione linguistica si rivela, quindi, un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare lo studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante riduzione dell'offerta didattica» a causa dei rallentamenti degli insegnamenti dovuti alle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti stranieri;
tale situazione è ancora più evidente nelle classi che vedono la presenza di studenti provenienti da diversi Paesi, le cui specifiche esigenze personali sono anche caratterizzate dalle diversità culturali del Paese di origine, tanto da indurre gli insegnanti ad essere più tolleranti e meno rigorosi in merito alle valutazioni volte a stabilire i livelli di competenza acquisiti dagli alunni stranieri e italiani sulle singole discipline;
dai dati forniti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la crescita di alunni stranieri, registrata nell'anno scolastico 2007-2008, è pari a 574.133 unità, con un incidenza del 6,4 per cento rispetto alla popolazione scolastica complessiva;
tale situazione è determinata dalla crescita degli alunni stranieri nel triennio 2003-2005 intensificatasi anche per effetto dei provvedimenti di regolarizzazione (legge n. 189 del 2002 e legge n. 222 del 2002);
rispetto alle nazionalità si confermano ai primi posti i gruppi di studenti provenienti dai Paesi dell'Est europeo, in particolare la Romania che, nell'arco di due anni, è passata dal 12,4 per cento (52.821 alunni), al 16,15 per cento (92.734 alunni), superando la numerosità degli alunni provenienti dall'Albania (85.195 pari al 14,84 per cento), e dal Marocco (76.217 presenze, pari al 13,28 per cento);
la disomogenea distribuzione territoriale di alunni con cittadinanza non italiana, molto concentrata al Centro-Nord e scarsa al Sud e nelle Isole, interessa circa 37.000 punti di erogazione del servizio scolastico, rispetto ai 57.000 presenti in ambito nazionale. È evidente il divario esistente tra i primi e i secondi, determinato dalla necessità per i primi di adeguare gli aspetti organizzativi e didattici all'attività di integrazione degli alunni stranieri;
la più elevata consistenza di alunni stranieri si trova nella scuola primaria e secondaria di I grado (il 7,7 per cento frequenta la primaria, il 7,3 per cento la secondaria di I grado, il 6,7 per cento le scuole dell'infanzia). Gli istituti di istruzione secondaria di II grado, pur non raggiungendo complessivamente i valori delle presenze registrate nella scuola primaria e secondaria di I grado, registrano l'8,7 per cento del totale degli studenti. Tra questi ultimi la maggior parte è concentrata nei professionali, dove rappresentano l'8,7 per cento del totale degli studenti, mentre nei tecnici raggiungono il 4,8 per cento e nei licei sono appena l'1,4 per cento;
l'osservazione a livello territoriale evidenzia che l'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana è particolarmente significativa in Emilia-Romagna,Umbria, Lombardia e Veneto dove essi rappresentano più del 10 per cento della popolazione scolastica regionale;
la presenza di studenti stranieri nel Centro-Nord è quindi superiore alla media italiana fino a raggiungere i 12 studenti stranieri ogni 100 in Emilia-Romagna, mentre nel Mezzogiorno l'incidenza percentuale varia tra l'1,3 e il 2,3 per cento ad eccezione dell'Abruzzo con il 5 per cento;
di grande attualità risultano i dati sulla presenza di alunni nomadi, essi raggiungono le 12.342 unità e pertanto rappresentano il 2,1 per cento degli alunni stranieri. Più della metà degli alunni nomadi frequenta la scuola primaria;
relativamente al rapporto tra la frequenza delle scuole statali e non statali e le loro suddivisioni tra i diversi gradi della scuola, si registra la presenza del 90,3 per cento di alunni stranieri in scuole statali, mentre il restante 9,7 per cento risulta iscritto in istituzioni scolastiche non statali;
i Paesi di provenienza degli alunni stranieri, sui 194 censiti dall'Istituto nazionale di statistica, sono ben 191. Nelle scuole della provincia di Bergamo, ad esempio, i dati del 2005 registravano la rappresentanza di 118 cittadinanze, a Perugia 109, a Pesaro 90, a Siena 80, a Latina 78;
l'osservazione sull'esito scolastico degli alunni italiani a confronto con quello degli alunni stranieri rivela che nelle scuole dove sono presenti alunni con cittadinanza non italiana si riscontra una maggiore selezione nei loro riguardi che finisce per incidere sui livelli generali di promozione: il divario dei tassi di promozione degli allievi stranieri e di quelli italiani è -3,36 per cento nella scuola primaria, -7,06 per cento nella secondaria di I grado, -12,56 per cento nella secondaria di II grado, in cui più di un alunno straniero su quattro non consegue la promozione;
la presenza di minori stranieri nella scuola si inserisce come fenomeno dinamico in una situazione in forte trasformazione a livello sociale, culturale, di organizzazione scolastica: globalizzazione, europeizzazione e allargamento dell'Unione europea, processi di trasformazione nelle competenze territoriali (decentramento, autonomia ed altro), trasformazione dei linguaggi e dei media della comunicazione, trasformazione dei saperi e delle connessioni tra i saperi, processi di riforma della scuola;
il fenomeno migratorio sta assumendo caratteri di stabilizzazione sia per le caratteristiche dei progetti migratori delle famiglie, sia per la quota crescente di minori di origine immigrata che nascono in Italia o comunque frequentano l'intero percorso scolastico;
la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia sancisce che tutti devono poter contare su pari opportunità in materia di accesso alla scuola, nonché di riuscita scolastica e di orientamento;
la scuola italiana deve quindi essere in grado di supportare una politica di «discriminazione transitoria positiva», a favore dei minori immigrati, avente come obiettivo la riduzione dei rischi di esclusione;
la maggior parte dei Paesi europei ha costruito luoghi d'apprendimento separati per i bambini immigrati, allo scopo di attuare un percorso breve o medio di alfabetizzazione culturale e linguistica del Paese accogliente. La presenza di bambini stranieri, ma anche nomadi o figli di genitori con lo status di rifugiati politici, implica l'aggiunta di finanziamenti e di docenti, e l'organizzazione di classi di recupero successive o contemporanee all'orario normale, di classi bilingue, oppure con la presenza di assistenti assunti a tal fine;
in Grecia, ad esempio, le scuole con un gran numero di alunni stranieri, figli di genitori nomadi o di greci rimpatriati, organizzano delle classi propedeutiche o delle sezioni preparatorie per l'insegnamento del greco, ma anche della linguad'origine, per facilitare l'integrazione di questi bambini nel sistema educativo. Queste classi e sezioni usano materiale didattico specifico e possono essere seguite da insegnanti ordinari che effettuano delle ore supplementari, insegnanti di sostegno temporanei o da insegnanti con qualifiche specifiche a orario ridotto. Il rapporto ufficiale alunni/insegnanti da rispettare è di 9-17 alunni per insegnante nelle classi propedeutiche e di 3-8 alunni per insegnante nelle sezioni preparatorie. L'assegnazione delle risorse dipende dalla presenza di un numero di alunni sufficiente per poter organizzare una classe o sezione;
le gerarchie istituzionali del precedente Governo di centro-sinistra hanno rigettato la proposta della Lega Nord, sulla necessità di istituire dette «classi propedeutiche», considerandole addirittura «luoghi di segregazione culturale», o «mere strategie di integrazione degli alunni immigrati», ritenendole «soluzioni compensatorie di carattere speciale», avvolte in schemi stereotipi e folkloristici;
la pedagogia interculturale del centro-sinistra, attraverso l'affermazione dell'«universalismo», ha lasciato l'iniziativa alle singole scuole e agli enti locali che, pur avendo agito in maniera equilibrata, non possono attuare strategie per il superamento dei problemi derivanti dall'accoglienza e dalla formazione degli studenti stranieri. Le normative sull'immigrazione del 1998 e del 2002 (Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e legge n. 189 del 2002) contengono indicazioni utili sulla funzione e sull'uso dei cosiddetti «spazi dotati di strumenti appositamente dedicati», demandando alle scuole e agli enti locali l'iniziativa e la gestione di tali spazi e strumenti mirati all'istituzione di percorsi specifici di alfabetizzazione linguistica di durata variabile;
i dati forniti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca evidenziano come il problema dei ripetenti e della dispersione scolastica incida soprattutto sui ragazzi stranieri. Secondo tali dati, il numero degli studenti stranieri ripetenti è del 4 per cento nella scuola primaria, dell'8 per cento nella scuola secondaria di primo grado e arriva al 14 per cento nella scuola secondaria di secondo grado. In riferimento a quest'ultimo ciclo di istruzione si rilevano, inoltre, incongruenze tra la classe frequentata e l'età, incongruenze che riguardano circa il 75 per cento degli studenti stranieri;
la dimensione della scuola, la quantità di stranieri rispetto alla popolazione scolastica e la quantità di cittadinanze concorrono al successo o all'insuccesso scolastico di tutti gli studenti;
dai dati ministeriali si rileva che per i diversi ordini di scuola gli alunni stranieri sembrano ottenere maggiori risultati quando sono ridotti di numero;
la densità della presenza di alunni con cittadinanza non italiana in piccole scuole sembra non favorire livelli elevati di esiti positivi. Tale fattore si determina maggiormente nelle scuole secondarie di secondo grado dove il decremento degli esiti in rapporto alla maggiore consistenza di alunni stranieri è ancora più accentuato: negli istituti di piccole dimensioni con gruppi minimi di studenti non italiani, il tasso di promozione degli alunni stranieri scende dal 93,29 per cento (da 1 a 5) fino al 78,64 per cento (da 11 a 30) se vi sono consistenti gruppi di alunni stranieri. Negli istituti di medie dimensioni (da 101 a 300 alunni complessivi) si passa dal 91,79 per cento al 78,46 per cento; negli istituti maggiormente dimensionati si passa dall'89,87 per cento all'80,26 per cento; ciò vuol dire che il tasso di promozione di alunni stranieri nelle scuole primarie e secondarie di I grado è inversamente proporzionale alla dimensione della loro presenza nella scuola;
l'elemento della presenza di molte diverse cittadinanze nelle scuole, pur non coincidendo necessariamente con esiti negativi finali degli alunni stranieri, rappre senta un fattore condizionante del complesso sistema educativo e formativo che influenza l'intera classe;
le sopraccitate analisi sugli esiti scolastici sono importanti poiché consentono di comprendere determinate categorie di alunni per i quali l'obiettivo, oltre a quello degli apprendimenti, è anche quello dell'integrazione del sistema scolastico e del sistema sociale;
questa tipologia di alunni con cittadinanza non italiana consegue determinati esiti scolastici, in rapporto al livello di conoscenza della lingua italiana, alla dimensione temporale di scolarizzazione nel nostro Paese, alle misure di accompagnamento per la loro integrazione all'interno e all'esterno dell'ambito scolastico;
tali misure risultano infatti determinate sia dal numero degli studenti stranieri, sia dalle diverse nazionalità presenti nella stessa classe o scuola e dalle conseguenti differenti situazioni culturali e sociali che generano molteplici esigenze cui dare risposta,
impegna il Governo:
a rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alla scuola di ogni ordine e grado, favorendo il loro ingresso previo superamento di test e specifiche prove di valutazione;
a istituire classi di inserimento che consentano agli studenti stranieri che non superano le prove e i test sopra menzionati di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, propedeutiche all'ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti;
a non consentire in ogni caso ingressi nelle classi ordinarie oltre il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di un razionale ed agevole inserimento degli studenti stranieri nelle nostre scuole e a prevedere, altresì, una distribuzione degli stessi proporzionata al numero complessivo degli alunni per classe, per favorirne la piena integrazione e scongiurare il rischio della formazione di classi di soli alunni stranieri;
a favorire, all'interno delle predette classi di inserimento, l'attuazione di percorsi monodisciplinari e interdisciplinari, attraverso l'elaborazione di un curricolo formativo essenziale, che tenga conto di progetti interculturali, nonché dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza:
a) comprensione dei diritti e doveri (rispetto per gli altri, tolleranza, lealtà, rispetto della legge del paese accogliente);
b) sostegno alla vita democratica;
c) interdipendenza mondiale;
d) rispetto di tradizioni territoriali e regionali del Paese accogliente, senza etnocentrismi;
e) rispetto per la diversità morale e cultura religiosa del Paese accogliente;
a prevedere l'eventuale maggiore fabbisogno di personale docente da assegnare a tali classi, inserendolo nel prossimo programma triennale delle assunzioni di personale docente disciplinato dal decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
Mozione 1-00033 Cota ed altri - Camera dei Deputati - 10.10.2008
Il Governo dovrà rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alla scuola di ogni ordine e grado, prevedendo il loro ingresso previo superamento di test e specifiche prove di valutazione. Chi non supererà questi esami sarà iscritto in "classi di inserimento" per lo studio della lingua italiana, classi propedeutiche all'ingresso nelle classi permanenti. E' quanto prevede una mozione della Lega approvata il 14 ottobre dalla Camera. La motivazione del provvedimento, ha spiegato la Lega, è legata al fatto che in classi comuni gli studenti immigrati non apprendono e impediscono di apprendere agli studenti italiani. Inoltre non dovrà essere consentito l'ingresso nelle classi ordinarie oltre il 31 dicembre di ciascun anno, "al fine di un razionale ed agevole inserimento degli studenti stranieri", mentre occorrerà prevedere una distribuzione proporzionata al numero complessivo degli alunni per classe, per favorirne la piena integrazione e evitare il rischio della formazione di classi di soli alunni stranieri.(15 ottobre 2008)
Mozione 1-00033 Cota ed altri - Camera dei Deputati - 14 ottobre 2008
La Camera,
premesso che:
il crescente fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente il modello organizzativo del sistema scolastico italiano;
l'elevata presenza di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo determina difficoltà oggettive d'insegnamento per i docenti e di apprendimento per gli studenti;
il diverso grado di alfabetizzazione linguistica si rivela, quindi, un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare lo studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante riduzione dell'offerta didattica» a causa dei rallentamenti degli insegnamenti dovuti alle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti stranieri;
tale situazione è ancora più evidente nelle classi che vedono la presenza di studenti provenienti da diversi Paesi, le cui specifiche esigenze personali sono anche caratterizzate dalle diversità culturali del Paese di origine, tanto da indurre gli insegnanti ad essere più tolleranti e meno rigorosi in merito alle valutazioni volte a stabilire i livelli di competenza acquisiti dagli alunni stranieri e italiani sulle singole discipline;
dai dati forniti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la crescita di alunni stranieri, registrata nell'anno scolastico 2007-2008, è pari a 574.133 unità, con un incidenza del 6,4 per cento rispetto alla popolazione scolastica complessiva;
tale situazione è determinata dalla crescita degli alunni stranieri nel triennio 2003-2005 intensificatasi anche per effetto dei provvedimenti di regolarizzazione (legge n. 189 del 2002 e legge n. 222 del 2002);
rispetto alle nazionalità si confermano ai primi posti i gruppi di studenti provenienti dai Paesi dell'Est europeo, in particolare la Romania che, nell'arco di due anni, è passata dal 12,4 per cento (52.821 alunni), al 16,15 per cento (92.734 alunni), superando la numerosità degli alunni provenienti dall'Albania (85.195 pari al 14,84 per cento), e dal Marocco (76.217 presenze, pari al 13,28 per cento);
la disomogenea distribuzione territoriale di alunni con cittadinanza non italiana, molto concentrata al Centro-Nord e scarsa al Sud e nelle Isole, interessa circa 37.000 punti di erogazione del servizio scolastico, rispetto ai 57.000 presenti in ambito nazionale. È evidente il divario esistente tra i primi e i secondi, determinato dalla necessità per i primi di adeguare gli aspetti organizzativi e didattici all'attività di integrazione degli alunni stranieri;
la più elevata consistenza di alunni stranieri si trova nella scuola primaria e secondaria di I grado (il 7,7 per cento frequenta la primaria, il 7,3 per cento la secondaria di I grado, il 6,7 per cento le scuole dell'infanzia). Gli istituti di istruzione secondaria di II grado, pur non raggiungendo complessivamente i valori delle presenze registrate nella scuola primaria e secondaria di I grado, registrano l'8,7 per cento del totale degli studenti. Tra questi ultimi la maggior parte è concentrata nei professionali, dove rappresentano l'8,7 per cento del totale degli studenti, mentre nei tecnici raggiungono il 4,8 per cento e nei licei sono appena l'1,4 per cento;
l'osservazione a livello territoriale evidenzia che l'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana è particolarmente significativa in Emilia-Romagna,Umbria, Lombardia e Veneto dove essi rappresentano più del 10 per cento della popolazione scolastica regionale;
la presenza di studenti stranieri nel Centro-Nord è quindi superiore alla media italiana fino a raggiungere i 12 studenti stranieri ogni 100 in Emilia-Romagna, mentre nel Mezzogiorno l'incidenza percentuale varia tra l'1,3 e il 2,3 per cento ad eccezione dell'Abruzzo con il 5 per cento;
di grande attualità risultano i dati sulla presenza di alunni nomadi, essi raggiungono le 12.342 unità e pertanto rappresentano il 2,1 per cento degli alunni stranieri. Più della metà degli alunni nomadi frequenta la scuola primaria;
relativamente al rapporto tra la frequenza delle scuole statali e non statali e le loro suddivisioni tra i diversi gradi della scuola, si registra la presenza del 90,3 per cento di alunni stranieri in scuole statali, mentre il restante 9,7 per cento risulta iscritto in istituzioni scolastiche non statali;
i Paesi di provenienza degli alunni stranieri, sui 194 censiti dall'Istituto nazionale di statistica, sono ben 191. Nelle scuole della provincia di Bergamo, ad esempio, i dati del 2005 registravano la rappresentanza di 118 cittadinanze, a Perugia 109, a Pesaro 90, a Siena 80, a Latina 78;
l'osservazione sull'esito scolastico degli alunni italiani a confronto con quello degli alunni stranieri rivela che nelle scuole dove sono presenti alunni con cittadinanza non italiana si riscontra una maggiore selezione nei loro riguardi che finisce per incidere sui livelli generali di promozione: il divario dei tassi di promozione degli allievi stranieri e di quelli italiani è -3,36 per cento nella scuola primaria, -7,06 per cento nella secondaria di I grado, -12,56 per cento nella secondaria di II grado, in cui più di un alunno straniero su quattro non consegue la promozione;
la presenza di minori stranieri nella scuola si inserisce come fenomeno dinamico in una situazione in forte trasformazione a livello sociale, culturale, di organizzazione scolastica: globalizzazione, europeizzazione e allargamento dell'Unione europea, processi di trasformazione nelle competenze territoriali (decentramento, autonomia ed altro), trasformazione dei linguaggi e dei media della comunicazione, trasformazione dei saperi e delle connessioni tra i saperi, processi di riforma della scuola;
il fenomeno migratorio sta assumendo caratteri di stabilizzazione sia per le caratteristiche dei progetti migratori delle famiglie, sia per la quota crescente di minori di origine immigrata che nascono in Italia o comunque frequentano l'intero percorso scolastico;
la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia sancisce che tutti devono poter contare su pari opportunità in materia di accesso alla scuola, nonché di riuscita scolastica e di orientamento;
la scuola italiana deve quindi essere in grado di supportare una politica di «discriminazione transitoria positiva», a favore dei minori immigrati, avente come obiettivo la riduzione dei rischi di esclusione;
la maggior parte dei Paesi europei ha costruito luoghi d'apprendimento separati per i bambini immigrati, allo scopo di attuare un percorso breve o medio di alfabetizzazione culturale e linguistica del Paese accogliente. La presenza di bambini stranieri, ma anche nomadi o figli di genitori con lo status di rifugiati politici, implica l'aggiunta di finanziamenti e di docenti, e l'organizzazione di classi di recupero successive o contemporanee all'orario normale, di classi bilingue, oppure con la presenza di assistenti assunti a tal fine;
in Grecia, ad esempio, le scuole con un gran numero di alunni stranieri, figli di genitori nomadi o di greci rimpatriati, organizzano delle classi propedeutiche o delle sezioni preparatorie per l'insegnamento del greco, ma anche della linguad'origine, per facilitare l'integrazione di questi bambini nel sistema educativo. Queste classi e sezioni usano materiale didattico specifico e possono essere seguite da insegnanti ordinari che effettuano delle ore supplementari, insegnanti di sostegno temporanei o da insegnanti con qualifiche specifiche a orario ridotto. Il rapporto ufficiale alunni/insegnanti da rispettare è di 9-17 alunni per insegnante nelle classi propedeutiche e di 3-8 alunni per insegnante nelle sezioni preparatorie. L'assegnazione delle risorse dipende dalla presenza di un numero di alunni sufficiente per poter organizzare una classe o sezione;
le gerarchie istituzionali del precedente Governo di centro-sinistra hanno rigettato la proposta della Lega Nord, sulla necessità di istituire dette «classi propedeutiche», considerandole addirittura «luoghi di segregazione culturale», o «mere strategie di integrazione degli alunni immigrati», ritenendole «soluzioni compensatorie di carattere speciale», avvolte in schemi stereotipi e folkloristici;
la pedagogia interculturale del centro-sinistra, attraverso l'affermazione dell'«universalismo», ha lasciato l'iniziativa alle singole scuole e agli enti locali che, pur avendo agito in maniera equilibrata, non possono attuare strategie per il superamento dei problemi derivanti dall'accoglienza e dalla formazione degli studenti stranieri. Le normative sull'immigrazione del 1998 e del 2002 (Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e legge n. 189 del 2002) contengono indicazioni utili sulla funzione e sull'uso dei cosiddetti «spazi dotati di strumenti appositamente dedicati», demandando alle scuole e agli enti locali l'iniziativa e la gestione di tali spazi e strumenti mirati all'istituzione di percorsi specifici di alfabetizzazione linguistica di durata variabile;
i dati forniti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca evidenziano come il problema dei ripetenti e della dispersione scolastica incida soprattutto sui ragazzi stranieri. Secondo tali dati, il numero degli studenti stranieri ripetenti è del 4 per cento nella scuola primaria, dell'8 per cento nella scuola secondaria di primo grado e arriva al 14 per cento nella scuola secondaria di secondo grado. In riferimento a quest'ultimo ciclo di istruzione si rilevano, inoltre, incongruenze tra la classe frequentata e l'età, incongruenze che riguardano circa il 75 per cento degli studenti stranieri;
la dimensione della scuola, la quantità di stranieri rispetto alla popolazione scolastica e la quantità di cittadinanze concorrono al successo o all'insuccesso scolastico di tutti gli studenti;
dai dati ministeriali si rileva che per i diversi ordini di scuola gli alunni stranieri sembrano ottenere maggiori risultati quando sono ridotti di numero;
la densità della presenza di alunni con cittadinanza non italiana in piccole scuole sembra non favorire livelli elevati di esiti positivi. Tale fattore si determina maggiormente nelle scuole secondarie di secondo grado dove il decremento degli esiti in rapporto alla maggiore consistenza di alunni stranieri è ancora più accentuato: negli istituti di piccole dimensioni con gruppi minimi di studenti non italiani, il tasso di promozione degli alunni stranieri scende dal 93,29 per cento (da 1 a 5) fino al 78,64 per cento (da 11 a 30) se vi sono consistenti gruppi di alunni stranieri. Negli istituti di medie dimensioni (da 101 a 300 alunni complessivi) si passa dal 91,79 per cento al 78,46 per cento; negli istituti maggiormente dimensionati si passa dall'89,87 per cento all'80,26 per cento; ciò vuol dire che il tasso di promozione di alunni stranieri nelle scuole primarie e secondarie di I grado è inversamente proporzionale alla dimensione della loro presenza nella scuola;
l'elemento della presenza di molte diverse cittadinanze nelle scuole, pur non coincidendo necessariamente con esiti negativi finali degli alunni stranieri, rappre senta un fattore condizionante del complesso sistema educativo e formativo che influenza l'intera classe;
le sopraccitate analisi sugli esiti scolastici sono importanti poiché consentono di comprendere determinate categorie di alunni per i quali l'obiettivo, oltre a quello degli apprendimenti, è anche quello dell'integrazione del sistema scolastico e del sistema sociale;
questa tipologia di alunni con cittadinanza non italiana consegue determinati esiti scolastici, in rapporto al livello di conoscenza della lingua italiana, alla dimensione temporale di scolarizzazione nel nostro Paese, alle misure di accompagnamento per la loro integrazione all'interno e all'esterno dell'ambito scolastico;
tali misure risultano infatti determinate sia dal numero degli studenti stranieri, sia dalle diverse nazionalità presenti nella stessa classe o scuola e dalle conseguenti differenti situazioni culturali e sociali che generano molteplici esigenze cui dare risposta,
impegna il Governo:
a rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alla scuola di ogni ordine e grado, favorendo il loro ingresso previo superamento di test e specifiche prove di valutazione;
a istituire classi di inserimento che consentano agli studenti stranieri che non superano le prove e i test sopra menzionati di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, propedeutiche all'ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti;
a non consentire in ogni caso ingressi nelle classi ordinarie oltre il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di un razionale ed agevole inserimento degli studenti stranieri nelle nostre scuole e a prevedere, altresì, una distribuzione degli stessi proporzionata al numero complessivo degli alunni per classe, per favorirne la piena integrazione e scongiurare il rischio della formazione di classi di soli alunni stranieri;
a favorire, all'interno delle predette classi di inserimento, l'attuazione di percorsi monodisciplinari e interdisciplinari, attraverso l'elaborazione di un curricolo formativo essenziale, che tenga conto di progetti interculturali, nonché dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza:
a) comprensione dei diritti e doveri (rispetto per gli altri, tolleranza, lealtà, rispetto della legge del paese accogliente);
b) sostegno alla vita democratica;
c) interdipendenza mondiale;
d) rispetto di tradizioni territoriali e regionali del Paese accogliente, senza etnocentrismi;
e) rispetto per la diversità morale e cultura religiosa del Paese accogliente;
a prevedere l'eventuale maggiore fabbisogno di personale docente da assegnare a tali classi, inserendolo nel prossimo programma triennale delle assunzioni di personale docente disciplinato dal decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
giovedì 6 novembre 2008
domenica 2 novembre 2008
TAGLI UNIVERSITA', DL112/2008: TESTO INTEGRALE E INDICE

(vignetta di Cecchin dal sito del ministro Brunetta)
Decreto Legge del 25/06/2008 n. 112
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"
Clicca per leggere il Testo integrale DL112/2008 (Decreto Brunetta)
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"
Clicca per leggere il Testo integrale DL112/2008 (Decreto Brunetta)
Il testo integrale del Decreto, è preceduto da un utile indice degli articoli.
Vi consiglio, prima di leggere il testo integrale, la lettura dell'articolo che segue, tratto da "polis blog":
Gelmini. Seconda parte: l'università
pubblicato da Luca Landoni –
Come abbiamo detto nel precedente articolo sulla Legge 133, la parte relativa alle università, soprattutto con riferimento ai tagli di spesa, non sarebbe da includere nella Riforma Gelmini in senso stretto. Si tratta comunque di questioni di lana caprina, visto che siamo qui per analizzare e per quanto possibile comprendere le motivazioni della protesta e di un governo che ha deciso di tagliare i fondi universitari, dunque andiamo a vedere che cosa dice il Decreto legge 112.
L’articolo che ci interessa è il 66, denominato molto opportunamente Turn over. L’articolo determina innanzitutto una fortissima riduzione del rimpiazzo del personale che abbia cessato l’attività nell’anno precedente. Il provvedimento riguarda tutte le amministrazioni dell’art.1 comma 523 legge 27-12-2006 n.296, e non solo le università di cui ci occuperemo fra poco:
523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Nello specifico il turnover dovrà avvenire secondo i seguenti criteri: -90% (2009); -80% (2010-2011); -50% (2012). Tutto ciò in ossequio al principio base contenuto nel comma 1:
Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
La riduzione della spesa così raggiunta verrà compensata dalla contemporanea riduzione del finanziamento ordinario delle università, comunemente denominato FFO.
Al comma 13 si stabiliscono le cifre effettive di tale riduzione:
l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
Considerando che l’importo complessivo del FFO ammonta a circa 7.000 milioni di euro, è possibile calcolare in via proporzionale i tagli, che vanno da un -1% circa del 2009, fino a un -7% circa del 2013.
Rimane da capire come si incrocino i mancati finanziamenti con i risparmi da turnover ridotto; presumibilmente ciò dovrebbe variare da università a università a secondo della gestione economica della stessa. Detto che noi ci siamo dichiarati fin dall’inizio contrari ai tagli di finanziamento all’istruzione, intendendo con ciò che il risparmio derivato dal turnover andrebbe reinvestito nella scuola e non altrove, torniamo un attimo sul catastrofismo di alcuni rettori, e nello specifico il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino Roberto Profumo. Ecco di seguito le sue dichiarazioni, alla base della minaccia di dimettersi:
“Al Politecnico, partendo da 114 milioni attesi dallo Stato per il 2009, il fondo di finanziamento ordinario calerà a 103 milioni nel 2010, 92 nel 2011 e 90 nel 2012. Peccato che già nel 2008 la spesa per gli stipendi del personale supererà i 99 milioni. Per far fronte agli scatti stipendiali e all’inflazione, i fondi dovrebbero invece crescere del 5% l’anno”
Vi consiglio, prima di leggere il testo integrale, la lettura dell'articolo che segue, tratto da "polis blog":
Gelmini. Seconda parte: l'università
pubblicato da Luca Landoni –
Come abbiamo detto nel precedente articolo sulla Legge 133, la parte relativa alle università, soprattutto con riferimento ai tagli di spesa, non sarebbe da includere nella Riforma Gelmini in senso stretto. Si tratta comunque di questioni di lana caprina, visto che siamo qui per analizzare e per quanto possibile comprendere le motivazioni della protesta e di un governo che ha deciso di tagliare i fondi universitari, dunque andiamo a vedere che cosa dice il Decreto legge 112.
L’articolo che ci interessa è il 66, denominato molto opportunamente Turn over. L’articolo determina innanzitutto una fortissima riduzione del rimpiazzo del personale che abbia cessato l’attività nell’anno precedente. Il provvedimento riguarda tutte le amministrazioni dell’art.1 comma 523 legge 27-12-2006 n.296, e non solo le università di cui ci occuperemo fra poco:
523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Nello specifico il turnover dovrà avvenire secondo i seguenti criteri: -90% (2009); -80% (2010-2011); -50% (2012). Tutto ciò in ossequio al principio base contenuto nel comma 1:
Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
La riduzione della spesa così raggiunta verrà compensata dalla contemporanea riduzione del finanziamento ordinario delle università, comunemente denominato FFO.
Al comma 13 si stabiliscono le cifre effettive di tale riduzione:
l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
Considerando che l’importo complessivo del FFO ammonta a circa 7.000 milioni di euro, è possibile calcolare in via proporzionale i tagli, che vanno da un -1% circa del 2009, fino a un -7% circa del 2013.
Rimane da capire come si incrocino i mancati finanziamenti con i risparmi da turnover ridotto; presumibilmente ciò dovrebbe variare da università a università a secondo della gestione economica della stessa. Detto che noi ci siamo dichiarati fin dall’inizio contrari ai tagli di finanziamento all’istruzione, intendendo con ciò che il risparmio derivato dal turnover andrebbe reinvestito nella scuola e non altrove, torniamo un attimo sul catastrofismo di alcuni rettori, e nello specifico il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino Roberto Profumo. Ecco di seguito le sue dichiarazioni, alla base della minaccia di dimettersi:
“Al Politecnico, partendo da 114 milioni attesi dallo Stato per il 2009, il fondo di finanziamento ordinario calerà a 103 milioni nel 2010, 92 nel 2011 e 90 nel 2012. Peccato che già nel 2008 la spesa per gli stipendi del personale supererà i 99 milioni. Per far fronte agli scatti stipendiali e all’inflazione, i fondi dovrebbero invece crescere del 5% l’anno”
sabato 25 ottobre 2008
Riforma Gelmini: testo integrale del piano programmatico
Schema di Piano Programmatico del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
PER LEGGERE IL DOCUMENTO IN PDF, CLICCA QUI:TESTO INTEGRALE
Nell'ultima riga leggiamo: la riduzione di 700 istituzioni scolastiche, comporterà conseguentemente la riduzione del personale scolastico (collaboratori scolastici, personale amministrativo, ecc) per un totale di 44.500 unità in tre anni. A questi vanno aggiunti i dirigenti scolastici delle sedi eliminate.
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Nell'ultima riga leggiamo: la riduzione di 700 istituzioni scolastiche, comporterà conseguentemente la riduzione del personale scolastico (collaboratori scolastici, personale amministrativo, ecc) per un totale di 44.500 unità in tre anni. A questi vanno aggiunti i dirigenti scolastici delle sedi eliminate.
venerdì 24 ottobre 2008
DECRETO GELMINI SU MAESTRO UNICO:IL TESTO INTEGRALE
Indice decreti-legge
Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137
"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008
Art. 1.Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2.Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalità applicative del presente articolo.
Art. 3.Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati; b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inseritele seguenti: «, espressa in decimi,»; c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»; d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5; e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con<> la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Art. 4.Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5.Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 6.Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8.Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137
"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008
Art. 1.Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2.Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalità applicative del presente articolo.
Art. 3.Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati; b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inseritele seguenti: «, espressa in decimi,»; c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»; d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5; e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con<> la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Art. 4.Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5.Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 6.Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8.Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Riforma Gelmini:LEGGE 133 IL TESTO INTEGRALE
Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
CLICCA QUI: TESTO INTEGRALE
CAPO V RIGUARDANTE LA SCUOLA:
Capo V Istruzione e ricerca
Art. 15.Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati: a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista; c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 16.Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17.Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
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CAPO V RIGUARDANTE LA SCUOLA:
Capo V Istruzione e ricerca
Art. 15.Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati: a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista; c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 16.Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17.Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
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